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Il 5 Aprile 2009 Il Centro di Pescara Scrive
Il Comune battuto da un radioamatore
il Centro - 05 aprile 2009 pagina 19 sezione: CRONACA
PESCARA. E' arrivato là dove non sono riuscite le emittenti di San Silvestro, bocciate dal Tar che ne ha disposto la delocalizzazione. Un radiomatore ha sconfitto il Comune, sempre uscito vincitore dalle battaglie ingaggiate contro l'inquinamento elettromagnetico, e si è visto riconoscere dal Tar il valore della sua attività. Ma c'è voluta una battaglia lunga quasi 9 anni per vedersi riconoscere nel merito le proprie ragioni, dopo che già nel 2001 lo stesso Tar aveva sospeso il provvedimento del Comune. Il ricorrente, in possesso di patente di radioamatore, opera con una stazione dalla sua abitazione tramite un traliccio collocato sul tetto. L'antenna, però, all'epoca aveva fatto storcere il naso a molti condòmini, i quali avevano firmato numerosi esposti finendo per innescare delle ispezioni comunali sfociate infine in un'ordinanza - datata 7 dicembre 2000 - con cui il settore edilizia privata del Comune aveva ordinato di demolire quella che aveva erroneamente ritenuto un'opera abusiva. Di qui, il ricorso contro l'ingiunzione, arrivata al termine di sopralluoghi dai quali, peraltro, il radioamatore era stato escluso. Il Tar ha dato ragione a quest'ultimo: "L'installazione di un'antenna sul tetto di un condominio posta al servizio di un impianto di radioamatore non costituisce trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, le quali si riferiscono a opere fisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio sul suolo stesso. Pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia. Si tratta, in sostanza, di una mera pertinenza, come del resto evidenziato dallo stesso Comune con la nota del 28 luglio 1994, che per tale motivo ha ritenuto l'opera non soggetta ad alcuna autorizzazione". In altri termini, l'installazione di un' antenna per radiomatore, "compreso il traliccio quale sostegno dell'antenna medesima", costituisce opera che non comporta trasformazione del territorio ed è quindi priva di rilevanza agli effetti urbanistici. Peraltro, rilevano i giudici amministrativi, "non viene affatto messo in discussione l'eventuale inquinamento elettromagnetico, in quanto l'atto impugnato presenta un'esclusiva valenza urbanistica". Ma il Tar va anche oltre e sottolinea il ruolo sociale dei radiomatori: "Va rammentato", scrive il collegio presieduto da Umberto Zuballi , "come l'attività di radiomatore, regolamentata dalla legge, costituisce una delle modalità di espressione della libertà di pensiero tutelata dalla Costituzione e come essa presenti evidenti aspetti di pubblico interesse. Come noto, infatti, i radiomatori costituiscono una rete ausiliaria di protezione civile in caso di calamità, per cui va consentita a meno che non contrasti con altri rilevanti interessi pubblici, in questo caso non evidenziati dal Comune".
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