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Antenne Normative Notizie
Tutto ebbe inizio quando, al termine di un'assemblea ordinaria
condominiale, tenutasi il 29/03/1996, mi espressi sull'intenzione di voler
procedere all'installazione delle antenne sul tetto del condominio. Questo
però, solamente quando sarei stato in possesso della patente e della licenza
di Radioamatore, in quanto all'epoca, stavo ancora frequentando uno dei
classici corsi di preparazione agli esami che sono tenuti nelle Sezioni ARI.
( Un sincero, personale riconoscimento, va all'impegno e
alla disponibilità dimostrata da I2RR e da
I2ZZU, della Sezione A.R.I. di Saronno.
)
Cercai d'essere molto chiaro sul fatto, che la mia non era una richiesta
d'autorizzazione, ma unicamente un tentativo d'informare i Condomini, su
quali fossero le mie intenzioni per un prossimo futuro! Bastò questo, per far
sì che da alcuni di essi, scaturissero le perplessità e i problemi più
disparati, generando così un clima di preoccupazione e d'astio nei miei
riguardi, al quale l'amministratore cercò di porre rimedio impegnandosi ad
assumere informazioni in merito! L'assemblea arrivò così al termine, e
comunque, il fatto di sapere che l'amministratore si sarebbe informato, mi fece
sentire abbastanza tranquillo!
Dopo qualche tempo, esattamente il 04/07/1996, ricevetti il verbale dell'assemblea, e con mio stupore, lessi ciò che non avrei mai voluto leggere!
Ecco qui di seguito l'attinente stralcio del verbale:
| ....... E' stato dato avviso, da parte di un Condomino, di voler installare un impianto di ricetrasmissione per radioamatori. Poiché la cosa ha creato delle perplessità negli altri Condomini, onde evitare spiacevoli discussioni, l'amministratore si è impegnato ad informarsi sulla legislazione in merito. Da informazioni assunte, in base all'art. 1136 C.C., è fatto divieto d'installare privatamente in un condominio, impianti speciali via etere che possano recare danno ad impianti già esistenti via cavo e/o via etere d'uso comune, a meno che, con documentazione, tale impianto sia eseguito per motivi di utilità pubblica. Resta comunque l'obbligo, da parte di chi esegue detto impianto, di avere il consenso della maggioranza dei Condomini se vi è l'intenzione di estendere anche parte dell'impianto sulla proprietà comune. ........... |
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| ORIGGIO 10/07/1996
Spett.le Sig. TOMBA FRANCESCO, nella sua qualità d’amministratore del CONDOMINIO " MONTESANTO " V.LE RESISTENZA, 109 ORIGGIO, La invito a
prendere atto del mio totale e assoluto dissenso per quanto da Lei
dichiarato e formalizzato sul verbale dell’assemblea ordinaria
tenutasi in seconda convocazione il giorno 29 MARZO 1996 e consegnatomi
il 04 LUGLIO 1996. art. 1136: << L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti Condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att.67 SS.).Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore (1129) o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo (1131/3), nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione (1128/2) dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i Condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore (1138/4).>> Non corrisponde quindi al vero, l’affermazione da Lei espressa, riferendosi all’obbligo da parte di chi volesse installare nella propria abitazione una "STAZIONE DI RADIOAMATORE ", di avere il consenso dalla maggioranza dei condomini (se vi è l’intenzione d’estendere parte dell’impianto sulle parti comuni), in quanto questa specifica materia è regolamentata e disciplinata in ITALIA dal D.P.R. 29 MARZO 1973, n. 156, il quale raccoglie in un unico testo le leggi postali, e di conseguenza, la Direzione Compartimentale P.T. Regione Lombardia quale ufficio demandato dal MINISTERO delle POSTE E TELECOMUNICAZIONI è l’unico e solo Ente che può autorizzare o no chiunque ad ottenere la LICENZA di "STAZIONE DI RADIOAMATORE" e quindi la liceità intrinseca e inoppugnabile della sua installazione! E’ importante considerare inoltre, che tale normativa tratta anche in modo ampio e chiaro (art. 9) delle caratteristiche tecniche, alla quale devono appartenere le apparecchiature che compongono una "STAZIONE DI RADIOAMATORE", e di tutte le procedure che lo stesso deve utilizzare, aventi l’unico fine di non generare disturbo alcuno agli impianti preesistenti! Per quanto riguarda ancora la facoltà d’accedere alle parti comuni, ricordo che l’art. 1117 del CODICE CIVILE stabilisce quali siano le parti comuni e cita espressamente: Art. 1117: << Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio (1118), se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui
sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i TETTI e i
lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell’edificio necessarie all’uso comune; e di seguito l’art. 1118 decreta quale sia il diritto / dovere d’ogni singolo condomino su queste parti , e cita espressamente: Art. 1118 : << Il diritto di ciascun Condomino sulle cose indicate dall’articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti (att. 63). Il Condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104, 1123, 1138/4)>>. Pertanto, dai
sopraelencati articoli del CODICE CIVILE, e da tutto quanto fedelmente
riportato, risulta evidente la possibilità per chiunque
d’utilizzare le parti comuni per gli usi che logicamente più si
addicono, e di conseguenza, si rivela privo d’alcun significato
quanto da Lei scritto sul verbale dell’assemblea ordinaria del
29 MARZO 1996 inerente ad un presunto divieto d’installazione di
una "STAZIONE DI RADIOAMATORE ". Colgo l’occasione per porre Distinti Saluti.
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